Il comma 5 bis dell’art. 7, D.Lgs. n. 546/92 prevede che l’amministrazione finanziaria debba provare in giudizio le violazioni contestate con l’atto impugnato.

Si tratta di una novità sostanziale che riporta l’ago della bilancia un pò più a favore del contribuente, che spesso è onerato di probatio diaboliche per superare, soprattutto, presunzioni di formazione giurisprudenziale non codificate dal Legislatore.

Si pensi ad esempio ai presunti maggiori utili recuperati in applicazione della nota presunzione giurisprudenziale della “ristretta base azionaria”, in cui il contribuente deve assolvere al non facile onere di dimostrare che tali utili siano stati accantonati o reinvestiti o, addirittura, inesistenti.

Si auspica, pertanto, che tale norma possa porre un freno alla smisurata utilizzazione di dette presunzioni dal parte del Fisco, che per quanto ormai consuetudini di fondamento degli accertamenti, sono ben lungi dalle prove certe necessarie all’Amministrazione per fondare l’addebito in capo al contribuente.