Molto frequente il modus operandi dell’Ufficio del Territorio che nel riclassamento di unità immobiliari, le pone a confronto con unità “limitrofe”, prescindendo da una serie di caratteristiche individuate dai Giudici di Legittimità.
Si riporta stralcio della illuminante sentenza di Cassazione, con cui i Supremi Giudici pongono l’accento sull’onere motivazionale che incombe sul Catasto per tali tipi di atti:
“In tema di estimo catastale, ove il nuovo classamento sia stato adottato d’ufficio ai sensi dell’art. 1, comma 335, I. n. 311/ 2004, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona nella quale l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato e quello catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati dall’art. 8 d.P.R. n. 138/1998, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione” Cass. civ. Sez. VI n. 30060/21