E’ frequente il caso in cui l’Agente della Riscossione, nell’attività di esazione tributaria, tra gli strumenti a tutela del credito erariale, iscriva un fermo amministrativo sul veicolo del debitore.
Il procedimento comincia con la notifica al debitore di una comunicazione preventiva, il c.d. preavviso di fermo amministrativo, con cui l’Agente della Riscossione invita il debitore a provvedere al pagamento delle somme dovute entro trenta giorni, pena l’iscrizione del fermo amministrativo al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) sul veicolo individuato.
Tale strumento della Riscossione assume le vesti di una vera e propria misura cautelare con cui viene imposto al contribuente-debitore il divieto di circolazione sul veicolo, a meno che saldi la debitoria intimata.
Nella prassi quotidiana è frequente l’applicazione di questa misura cautelare al veicolo del debitore, ma cosa succede se il veicolo è cointestato ad altro soggetto che non sia debitore di alcuna somma verso il Fisco?
Sebbene il DPR 602/73 non preveda espresse indicazioni circa la legittimità o meno di tale procedura, né la S.C. si è espressa sul punto, la giurisprudenza di merito più recente risponde a questo interrogativo, sancendo che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può iscrivere un fermo amministrativo quando uno degli intestatari del veicolo non è debitore verso il Fisco, poiché in tal caso verrebbe pregiudicato sine titulo nel godimento del bene (CGT Napoli 1° n. 10721/23 – CTP Matera n. 135/2022 – CTR Piemonte n. 1374/2017).
La pratica della cointestazione del veicolo, tuttavia, potrebbe essere interpretata dagli uffici finanziari quale abuso del diritto e, dunque, tentativo di elusione, quando non essendo avvenuta ab origine, viene praticata dopo aver contratto debiti erariali. In questo caso l’Amministrazione finanziaria potrebbe sempre intervenire per revocare la cointestazione preordinata al solo fine di eludere il pagamento del debito tributario.
Dunque, qualora la cointestazione sia avvenuta ab origine e l’Agente della Riscossione iscriva illegittimamente un fermo amministrativo, affinché sia sospesa la misura cautelare sino a concorrenza del debito, è necessario che il cointestatario-debitore paghi l’importo intimato o richieda una rateazione del debito.
In alternativa, il cointestatario non debitore ha facoltà di avanzare ricorso innanzi alla CGT competente al fine di evidenziare la circostanza di non essere debitore di somme.
Il fermo verrà revocato, salvaguardando i diritti di entrambi gli intestatari.