La società “X”, assistita dall’Avv. Claudio Viti in team con gli Avv.ti Angelica Ferrulli e Francesco Suriano, contestava l’illegittimo provvedimento di cessazione della p. iva, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva neutralizzato la p.iva della stessa, ritenendola complice di un disegno criminoso dedito all’emissione di fatture per operazioni inesistenti.

L’atto impugnato, tuttavia, era carente sotto il profilo probatorio, dal momento che l’Ufficio non indicava minimamente le fatture  oggetto di contestazione, i soggetti utilizzatori, le presunzioni gravi, precise e concordanti secondo cui ritenere la stessa una società cartiera e motivava solo apparentemente il provvedimento in violazione dell’art. 7 della L. 212/2000.

La società ricorrente, di contro, provava la propria esistenza ed operatività mediante atti di acquisto di beni strumentali, immobili strumentali, dichiarazioni fiscali ed una rateazione in corso di un carico tributario.

Si rendeva necessaria, dunque, la fase cautelare onde domandare la sospensione provvisoria dell’atto, ma l’Ufficio, ravvedendosi del proprio modus operandi, ritirava in tale sede l’atto, annullandolo e riattivando la P.Iva della società ricorrente, insistendo per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

La Corte tratteneva, comunque, la causa per la decisione, poichè il provvedimento risultava ictu oculi manifestamente illegittimo “mancando qualsiasi elemento obiettivo da cui desumere che la società ricorrente fosse una società “cartiera” come ipotizzato dall’amministrazione” e condannava l’Ufficio al pagamento delle spese processuali.