La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari accoglie in toto le argomentazioni difensive di un contribuente residente all’estero assistito dal nostro Studio, annullando completamente un’intimazione di pagamento per omesso versamento di tassa automobilistica per due anni d’imposta e relativa a quattro veicoli.
Per l’Ente Regionale gli avvisi di accertamento erano stati notificati correttamente mediante procedura dei c.d. irreperibili assoluti ex art. 60 del DPR 600/73 all’indirizzo risultante dai registri PRA.
La Corte, invece, ha ritenuto, in accoglimento del ricorso, nulle le notifiche degli atti prodromici, da eseguirsi, nel rispetto dei principi dello Statuto del Contribuente, “nel luogo di effettivo domicilio”, dichiarando la nullità della procedura notificatoria utilizzata dall’Ufficio poiché non è stata provata dallo stesso l’irreperibilità assoluta del contribuente.
Sentenza peculiare che ha acclarato il principio secondo cui, nel caso di cambio di residenza tempestivamente dichiarato all’anagrafe comunale, prevale quest’ultimo ai fini della notifica di atti impositivi regionali (nella specie bollo auto) secondo quanto statuito dalla circolare n. 1/97 del MI e l’eventuale inadempimento della PA nell’aggiornamento dei dati anagrafici in altri registri non può certamente gravare sul contribuente.
Allegata la sentenza n. 480/2026
